28 Gennaio 2016 Videosorveglianza in condominio: quali regole l’amministratore è obbligato a rispettare?

Videosorveglianza in condominio: quali regole l’amministratore è obbligato a rispettare?

Videosorveglianza in condominio: quando e come installare un impianto

L’articolo intende approfondire la tematica della videosorveglianza in condominio, effettuata sia dai condomini sia dal condominio stesso, per finalità di sicurezza. Saranno approfondite, innanzitutto, le fonti normative, principalmente il Regolamento Ue 679/16 cd. GDPR e il D.lgs 101/2018, poi verrà fatta una panoramica sugli obblighi del titolare nei confronti degli interessati. In ultimo verrà approfondito il caso della presenza di lavoratori all’interno del condominio e saranno analizzati gli aspetti normativi da tenere in considerazione.

Videosorveglianza in condominio: le norme da tenere in considerazione

Il senso di sicurezza che si percepisce oggi in molte città italiane, alla luce dei recenti fatti di cronaca, consiglia sempre più spesso l’installazione di telecamere di videosorveglianza in aeree condominiali per preservare la sicurezza dei condomini e la tutela di beni derivante dall’intrusione di terzi malintenzionati.

Un problema molto sentito quando si parla di telecamere in condominio è quello legato al diritto alla privacy, sia dei condomini stessi che di terzi, anche alla luce del recente D.Lgs.n.101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, che ha avuto il difficile compito di armonizzare il Codice privacy al GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. La normativa ha sollevato molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole da rispettare per l’installazione di telecamere e videocitofoni al fine di evitare la violazione della riservatezza.

Il D.Lgs. n.101/2018, emanato per equilibrare la normativa nazionale al GDPR, non ha abrogato il codice privacy (D.Lgs.n.193/2003) ma l’ha integrato.

Il Regolamento Europeo 2016/679 ha precisato che le telecamere per motivi di sicurezza possono essere installate senza il consenso altrui, sulla base di un legittimo interesse del Titolare alla tutela della sicurezza personale o dei propri beni.

Poiché il Titolare del trattamento dei dati personali in condominio è rappresentato dall’amministratore, se un condomino installa una telecamera o un videocitofono a uso esclusivo sarà suo compito richiedergli una relazione tecnica in modo da valutare se i campi di visione possano violare la privacy di altri condomini o terzi.

In pratica, ogni condomino può installare telecamere a tutela della sua proprietà purché l’angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad es. antistanti l’accesso alla propria abitazione) evitando ogni forma di ripresa (anche senza registrazione) relativa ad aeree comuni ovvero alle zone antistanti l’abitazione degli altri condomini.

Le norme in materia di privacy si estendono anche ai videocitofoni dove la dottrina prevalente ritiene, pertanto, che non sia necessario posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono, come invece accade per le telecamere poste nelle aeree comuni, in quanto le immagini riprese sono ad uso esclusivo del singolo condomino.

Anche nel caso di installazione di telecamere finte sarà necessario rispettare le norme privacy riguardo l’informativa

Il titolare del trattamento dei dati è il condominioIl responsabile del trattamento dei dati deve essere nominato appositamente, mentre non vi è obbligo di nominare il responsabile per la sicurezza dei dati

Tenendo presente che sul punto non ci sono precedenti giurisprudenziali, nè provvedimenti del garante per la privacy recenti, noi proviamo a fornire sul punto la nostra opinione, in attesa che le istituzioni preposte forniscano i necessari chiarimenti.

Secondo noi applicando il Regolamento n. 679/2016 sulla videosorveglianza condominiale, il condominio è il titolare del trattamento dei dati ed esso deve nominare con apposita delibera assembleare il responsabile del trattamento dei dati.

Quest’ultimo può essere l’amministratore, uno dei condomini oppure un addetto della ditta installatrice e sarà colui che dovrà accertarsi che le immagini vengano cancellate al massimo ogni 24 ore come previsto dal Garante. In caso di controversie con i terzi in relazione all’utilizzo improprio della videosorveglianza, il condominio e il responsabile saranno coloro che dovranno rispondere per gli eventuali danni arrecati.

Ci sentiamo infine di potere escludere che i condomini siano tenuti a nominare il responsabile per la protezione dei dati ( Dpo) ciò in quanto il Regolamento Europeo lo rende obbligatorio solo per coloro che effettuano un trattamento dei dati su larga scala e non può essere certamente questo il caso di un singolo condominio.